LINEE GUIDA NUOVI PROFESSIONALI

LA NUOVA ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale

Linee-guida per favorire e sostenere l’assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale Adottate con Decreto Ministeriale n. 766 del 23 agosto 2019

La legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” detta i principi per la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, in raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, attraverso:

  • la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni conseguenti al riordino varato con il d.P.R.10 marzo 2010, n. 87;

  • il potenziamento delle attività laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.

Gli istituti professionali sono definiti come scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e originalità didattica.

I nuovi profili in uscita presenti nell’Offerta formativa dell’IIS Einaudi

Il nuovo ordinamento dell’istruzione professionale comprende undici indirizzi di studio elencati all’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 61/2017 di cui i seguenti presenti all’interno dell’Offerta formativa dell’IIS Einaudi:

  1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;

i) Servizi per la sanità e l’assistenza sociale ( diurno e serale).

L’assetto organizzativo

Dal punto di vista organizzativo è confermata, rispetto ai precedenti ordinamenti, la struttura quinquennale dei percorsi. Gli aspetti innovativi riguardano l’articolazione, sia in termini di gestione complessiva degli orari, sia di gestione e costruzione dei periodi didattici e dei gruppi classe.

Si supera l’attuale classificazione “primo biennio, secondo biennio e ultimo anno” e si introduce il biennio unico ed il successivo triennio, con tre distinte annualità del terzo, quarto e quinto anno.

In coerenza con quanto previsto dal DM 139/2007 sull’obbligo di istruzione e con quanto è contenuto nel d.lgs 61/2017, è adottato un modello basato sugli Assi culturali intesi quali aggregazioni degli insegnamenti e attività omogenei che costituiscono l’ossatura dei quadri orari complessivi e che rappresentano il punto di riferimento sia per la progettazione dei percorsi didattici, in una logica di organizzazione interdisciplinare degli apprendimenti, sia per l’organizzazione della didattica per Unità di Apprendimento (UdA).

All’interno delle 2.112 ore, le istituzioni scolastiche hanno a disposizione una quota non superiore a 264 ore da destinare alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del Progetto Formativo Individuale (P.F.I.), in base alle esigenze formative rilevate, alle potenzialità da valorizzare o alle necessità di recupero di eventuali carenze riscontrate.

Il monte ore da dedicare alla personalizzazione educativa può essere utilizzato, quindi, per organizzare o riorganizzare specifiche e mirate attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nella realizzazione dei loro percorsi formativi (attivando, ad esempio, esperienze laboratoriali di varia tipologia sia nelle strutture scolastiche sia in contesti operativi, progettando interventi di recupero o di orientamento, ecc.).

Ulteriore elemento di caratterizzazione è quello che riguarda le esperienze di alternanza scuola – lavoro di cui al d.lgs 77/2005 e di apprendistato di cui all’art. 34 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, che possono essere attivate già dalla seconda annualità del biennio unitario.

Il successivo triennio è composto da un terzo, quarto e quinto anno e si caratterizza per la prevalenza delle ore dell’Area di indirizzo rispetto a quelle dell’Area di istruzione generale, nonché per una più incisiva dimensione laboratoriale.

Per ciascun anno del triennio, l’orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo con l’obiettivo di consentire agli studenti di:

a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio;

b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;

c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato;

d) costruire un curriculum personalizzato che tenga conto anche della possibilità di effettuare i passaggi tra i percorsi dell’istruzione professionale e quelli di IeFP e viceversa.

L’orario complessivo del triennio si distingue in tre annualità per fornire agli studenti l’opportunità di accedere all’esame di qualifica triennale o al diploma professionale quadriennale di IeFP, previo riconoscimento dei crediti formativi.

Gli indirizzi sono caratterizzati dai profili di uscita da intendere come standard formativi riferiti a un insieme compiuto e riconoscibile di competenze, descritte secondo una prospettiva di validità e spendibilità nei molteplici contesti lavorativi dell’area e del settore economico-professionale di riferimento, comprensive della declinazione dei risultati di apprendimento in termini di competenze, la referenziazione degli indirizzi ai codici ATECO delle attività economiche e ai settori economico professionali.

L’impianto del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale affida alle scuole il ruolo strategico di costruire stabili alleanze formative con il sistema produttivo, declinando i profili unitari degli indirizzi nei percorsi formativi richiesti dal territorio.

Per consolidare il legame strutturale con il mondo del lavoro e delle professioni, ciascuno degli undici indirizzi di studio è stato correlato ad una o più delle attività economiche referenziate ai codici ATECO. La classificazione delle attività economiche ATECO (AT-tività ECO-nomiche) è caratterizzata da una combinazione alfanumerica adottata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per le rilevazioni nazionali di carattere economico.

La combinazione alfanumerica risulta così articolata: le lettere individuano il macro-settore economico suddiviso in Sezioni, mentre i numeri (composti da 2 a 6 cifre) rappresentano in modo sempre più dettagliato le specifiche articolazioni e sottocategorie dei macro-settori stessi.

  1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane.

CODICE ATECO A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A – 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

A – 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

A – 03 PESCA E ACQUACOLTURA

C – ATTIVITA’ MANIFATTURIERE

C – 10 INDUSTRIE ALIMENTARI

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA PRODUZIONI ALIMENTARI

Nomenclatura e classificazione delle unità professionali

6.4 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della cacci a Le professioni classificate in questo gruppo coltivano piante e allevano animali pianificando ed eseguendo le operazioni necessarie a rendere produttivi campi, orti, serre e gli stessi allevamenti, curano, manutengono e rendono produttivi boschi e foreste, pescano in alto mare, nelle zone costiere e nelle acque interne e allevano pesci, cacciano selvaggina.

6.4.1 – Agricoltori e operai agricoli specializzati

6.4.2 – Agricoltori e operai agricoli specializzati della zootecnia

6.4.3 – Allevatori e Agricoltori

6.4.4 – Lavoratori forestali specializzati

6.4.5 – Pescatori e cacciatori

  1. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

CCODICE ATECO Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Q – 86 ASSISTENZA SANITARIA

Q – 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

Q – 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economico-professionali indicati nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficia- le del 20 luglio 2015, n.166:

SERVIZI SOCIO – SANITARI

5. Professioni Qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

5. 3. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

8. Professioni non qualificate

8.1. Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi

8.1.5. Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

LA RACCOMANDAZIONE del 22 maggio 2018

La declinazione intermedia dei risultati di apprendimento, inoltre, tiene espressamente conto delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018, che, aggiornando le indicazioni fornite da analoga Raccomandazione nel 2006, adegua le competenze ritenute indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e uno stile di vita sostenibile e attento alla salute.

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave ( Raccomandazione del 22 maggio 2018):

1. competenza alfabetica funzionale;

2. competenza multilinguistica;

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

4. competenza digitale;

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

6. competenza in materia di cittadinanza;

7. competenza imprenditoriale;

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DECLINAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI

Nelle tabelle indicate sono riportate, in forma schematica e per ciascun indirizzo di studi, i risultati di apprendimento intermedi attesi al termine del primo biennio, del terzo, quarto e quinto anno, riferiti all’Area generale e ai diversi indirizzi di studi.

I risultati di apprendimento dell’Area generale, declinati in termini di competenze, discendono dalle “competenze di riferimento” riportate nell’Allegato 1 del Regolamento e sono riepilogati nelle seguenti tabelle:

– tabella sinottica riportante, in maniera orizzontale, le competenze del primo biennio, del terzo, quarto e quinto anno, corrispondenti ai risultati di apprendimento delle 12 competenze di riferimento descritte nel suddetto Allegato 1 (Allegato A);

– tabella riportante, in maniera verticale, i risultati di apprendimento intermedi delle 12 competenze relative agli insegnamenti e alle attività dell’Area generale di cui al citato Allegato 1, referenziati ai diversi livelli del QNQ e ai diversi assi culturali (Allegato B).

I risultati di apprendimento intermedi delle Aree dei diversi indirizzi di studi discendono dai “risultati di apprendimento in uscita” al termine del quinquennio, indicati nell’Allegato 2 del Regolamento. Tali risultati intermedi, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze referenziate ai livelli del QNQ, agli assi culturali coinvolti e agli eventuali raccordi con le competenze previste per gli insegnamenti dell’Area generale, sono riferiti al primo biennio, al terzo, quarto e quinto anno e sono riepilogati in 11 schede sintetiche (Allegato C), una per ciascun indirizzo di studi, composte da tabelle intestate alle singole competenze in uscita.

Essi costituiscono un utile supporto per programmare le attività didattiche e le Unità di Apprendimento (UdA) lungo tutto il corso del quinquennio, secondo un principio di gradualità che favorisce, in capo agli studenti, l’acquisizione delle competenze tipiche dei profili di uscita riportati nell’Allegato 2 al regolamento. Di seguito si riportano le 11 schede riepilogative dei risultati di apprendimento intermedi relativi agli 11 indirizzi di studi.

I processi e gli strumenti per declinare ciascun indirizzo e il relativo profilo nei percorsi formativi

Il Regolamento mette a disposizione delle scuole gli strumenti per declinare l’indirizzo e il relativo profilo in percorsi formativi e definisce la cornice di riferimento. I percorsi formativi sono strutturati in un biennio e in un successivo triennio e hanno un’identità culturale, metodologica e professionale, riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si riassume nel Profilo educativo, culturale e professionale riportato nell’Allegato A del d.lgs. 61/201711. Il PECuP dello studente dell’istruzione professionale integra il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo n.226/2005 volto a garantire a ogni giovane la crescita educativa, culturale e professionale, lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale.

I profili di uscita, associati agli specifici risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, integrano il PECuP dello studente dell’istruzione professionale, connotando il raccordo dei percorsi dell’istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni.

Gli indirizzi di studio sono strutturati in:

a) attività e insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all’asse culturale dei linguaggi, all’asse matematico e all’asse storico sociale13;

b) attività e insegnamenti di indirizzo riferiti all’asse scientifico, tecnologico e professionale14 e, nel caso di presenza di una seconda lingua straniera, all’asse dei linguaggi.

Elementi caratterizzanti:

Personalizzazione degli apprendimenti, elaborazione del Progetto Formativo Individuale e organizzazione del sistema tutoriale per sostenere le studentesse e gli studenti nel loro percorso formativo;

  1. Il PFI è un “progetto” finalizzato a motivare e orientare la studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo, per supportarli a migliorare il successo formativo e ad accompagnarli negli eventuali passaggi tra i sistemi formativi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, con l’assistenza di un tutor individuato all’interno del consiglio di classe.

  2. Pianificazione della didattica attraverso l’aggregazione delle attività e degli insegnamenti all’interno degli Assi culturali e la costruzione di modelli di Unità di Apprendimento (UdA).

  3. Modalità di progettazione dell’offerta formativa in raccordo con il territorio, per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal mondo del lavoro e delle professioni e coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione.

Il Consiglio di classe (con gli opportuni passaggi a livello di Collegio docenti e di Dipartimenti) redige un apposito Piano con una funzione di riepilogo delle varie attività e delle UdA previste, secondo una logica integrata e con un filo conduttore progressivo.

PIANO ANNUALE /BIENNALE

Individuazione condivisa delle competenze-obiettivo per il gruppo classe relative al periodo della progettazione (biennio/annualità)

Con le relative conoscenze e abilità e tenendo conto del profilo di indirizzo e delle specificità del contesto territoriale. A livello di pianificazione annuale è sufficiente individuare le competenze al cui sviluppo contribuiranno concretamente le varie UdA individuate, che verranno poi declinate nelle loro componenti a livello di progettazione di dettaglio. Tale definizione fa da base anche per le successive operazioni di personalizzazione.

Definizione del canovaccio delle UdA

In coerenza con la progressione curriculare prevista e in corso d’opera e funzionale alla personalizzazione dei percorsi. Il canovaccio serve anche da check-list per verificare se il livello di padronanza atteso per il gruppo classe e/o per i singoli studenti copre quanto previsto nella progettazione poliennale e/o se sono necessarie delle modifiche/integrazioni sul piano didattico.

Ponderazione del numero complessivo e della sequenza delle UdA

Le UdA dovrebbero prioritariamente avere un carattere interdisciplinare . Il loro numero potrebbe essere inizialmente di poche unità, per poi coprire con passare degli anni gran parte del monte ore. Vanno precisati inoltre i loro temi di riferimento e gli insegnamenti coinvolti. È possibile progettare anche UdA progressive verticali in cui la stessa competenza viene via via padroneggiata a livelli sempre più alti di autonomia e responsabilità. Ciò si applica particolarmente bene alle competenze “trasversali”.

Individuazione (per ogni UdA) di uno o più “compiti di realtà”

Definizione dei criteri e delle modalità di valutazione

Le competenze-obiettivo e i relativi “risultati di apprendimento attesi” dovrebbero far da base a “rubriche di valutazione” utilizzabili anche ai fini della certificazione delle competenze. La loro valutazione deve avvenire in un contesto autentico, in quanto l’alunno viene posto nella condizione di fare qualcosa con quello che sa all’interno di compiti veri o verosimili. Egli viene considerato comunque e sempre persona desiderosa di apprendere e di coinvolgersi in compiti socialmente significativi.

Il modello di sussidiarietà, i raccordi e i passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP

L’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 61/2017 prevede che gli studenti in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, qualora orientati al proseguimento degli studi nel settore professionale, possono scegliere l’iscrizione ad uno dei percorsi degli 11 indirizzi dei nuovi istituti professionali o, in alternativa, ad uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale abilitati al rilascio delle qualifiche e dei diplomi quadriennali professionali.

Il d.lgs. 61/2017, inoltre, prevede (in particolare l’art. 8) un dispositivo relativo ai passaggi tra il sistema dell’istruzione professionale e quello dell’istruzione e formazione professionale, attraverso l’Accordo tra Stato, regioni e Province autonome . Il sistema dei passaggi rappresenta uno degli strumenti principali che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini e interessi, consentendo anche la ridefinizione delle scelte già fatte, mantenendo il bagaglio di acquisizioni realizzato all’interno di uno o di entrambi i sottosistemi formativi.

Il diritto di passaggio, in rapporto al carattere personalizzato dello stesso, si esplica in diversi momenti:

– nel corso o al termine del primo anno;

– nel corso o al termine del secondo anno;

– nel corso o al termine del terzo anno;

– al termine del quarto anno limitatamente agli studenti dei percorsi quadriennali di IeFP che intendono transitare nel sistema di IP.

Il sistema dei passaggi opera anche in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi e in caso di rientro nei percorsi di IP o di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi, fornendo all’impianto doti di permeabilità che consentono il rientro nel sistema formativo da parte di quegli studenti che per diversi motivi sono stati costretti ad allontanarsene. Il passaggio non ha comunque carattere di irreversibilità e prevede:

– la ricognizione degli apprendimenti acquisiti e riconoscibili;

– l’individuazione degli specifici risultati di apprendimento attesi nel percorso richiesto;

– la progettazione e l’attuazione di azioni di accompagnamento a sostegno;

– la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.

Il passaggio è effettuato a domanda dell’interessato, per il tramite dell’istituzione scolastica o formativa di appartenenza, inoltrata alla sede presso la quale è attivato il percorso richiesto secondo scadenze precise definite dall’accordo Stato –Regioni del 10 marzo 2018. L’istituzione alla quale è presentata la domanda di passaggio assicura:

– il rispetto delle specifiche disposizioni e dei parametri numerici di composizione dei gruppi classe;

– il rispetto e la gestione ottimale delle operazioni fondamentali;

– la progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e accompagnamento;

– la motivata e formale comunicazione dell’esito della procedura.

La Commissione per i passaggi, nominata dall’istituzione di destinazione ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo del 10 maggio 2018 garantisce:

– la funzione di tutoraggio relativa a orientamento e supporto personalizzato;

– è responsabile degli adempimenti relativi al diritto-dovere di istruzione;

– determina l’annualità̀ di inserimento nel percorso di destinazione.

Il procedimento sopra sintetizzato è gestito in modo condiviso dalle due istituzioni coinvolte (cfr. box n. 6). Tra le varie operazioni da assicurare è previsto il riconoscimento di “crediti formativi” che avviene sulla base di:

  • certificazione delle competenze per il riconoscimento dei crediti degli studenti che frequentano percorsi di IP;

  • attestazione delle competenze per il riconoscimento dei crediti degli studenti che frequentano percorsi regionali di IeFP; – verifiche in ingresso;

  • titoli di studio posseduti dallo studente o dalla studentessa.

CORRELAZIONE TRA LE QUALIFICHE E DIPLOMI E INDIRIZZI DEI PERCORSI QUINQUENNALI DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 3, comma 3)

INDIRIZZO DI STUDIO

QUALIFICHE TRIENNALI IeFP

Allegato 1 alle Linee Guida sugli Organici raccordi tra i percorsi degli IP e i percorsi IeFP – Intesa in Conferenza unificata 16/12/2010, recepita con D.M. n.4/2011

Repertorio Nazionale delle qualifiche di IeFP – Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 ( 22 Qualifiche Triennali)

DIPLOMI QUADRIENNALI IeFP

Allegato 1 alle Linee Guida sugli Organici raccordi tra i percorsi degli IP e i percorsi IeFP – Intesa in Conferenza unificata 16/12/2010, recepita con D.M. n.4/2011

Repertorio Nazionale delle qualifiche di IeFP – Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 ( 22 Qualifiche Triennali)

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

OPERATORE AGRICOLO

( Allevamento animali domestici / Coltivazione / Silvicoltura salvaguardia dell’ambiente)

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE

TECNICO AGRICOLO

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE

Fonti normative di riferimento:

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 112 del 16 maggio 2017. Il decreto traccia gli assi portanti dei nuovi istituti professionali e ne sottolinea il ruolo e la specificità istituzionale, organizzativa e funzionale, sia rispetto agli istituti tecnici, sia rispetto alla IeFP.

Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro dell’economia e finanze e Ministro della salute del 24 maggio 2018 n. 92 ( Regolamento)Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale”, pubblicato nel S.O. della G.U. del 27 luglio 2018. Il Regolamento determina i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, i profili di uscita degli 11 indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento, anch’essi declinati in competenze, abilità e conoscenze, l’articolazione dei quadri orari e la correlazione di ciascuno degli indirizzi con le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Ministro dell’economia e finanzeCriteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale” (ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 61/2017) pubblicato nella G.U. n. 216 del 17 settembre 2018.

Accordo ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 61/2017 sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2018 per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 maggio 2018, pubblicato nella G.U. n. 243 del 18 ottobre 2018, Serie generale.

Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca per un Modello per la certificazione delle competenze del biennio con riferimento alle unità di apprendimento. (art. 5, comma 1, lettera g), decreto legislativo 61/2017). (decreto ancora in fase di emanazione) Il modello di certificazione sarà adottato nel rispetto del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 che definisce la normativa sulla certificazione delle competenze per il triennio e per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali.

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per la definizione dei Criteri e modalità per l’organizzazione e il funzionamento della Rete nazionale delle scuole professionali (art. 7, commi 4 e 5, decreto legislativo 61/2017). (decreto ancora in fase di emanazione).

Intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dei criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato per gli studenti che hanno conseguito un Diploma professionale al termine del percorso di IeFP quadriennale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema di IeFP (art. 14, comma 3, decreto legislativo 61/2017).

In evidenza